Il testo unico di Pubblica sicurezza vieta che siano installati apparecchi per il gioco automatico d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e nelle associazioni. Sono dunque vietati videopoker, slot machine e, in generale, tutti quei congegni per mezzo dei quali si effettuano scommesse o, comunque, si ottengono vincite puramente aleatorie (cioè casuali e non determinate dall'abilità del giocatore). La predisposizione degli apparecchi è vietata indipendentemente dal fatto che la vincita possa essere in natura e anche qualorasi tratti di vincite di valore assai modesto da considerarsi, più che altro, un incentivo alò gioco. Coloro che, in violazione della norma, mettono a disposizione del pubblico apparecchiature del genere possono essere puniti con l'ammenda da uno a dieci milioni, oltre che con le più sanzioni previste per il gioco d'azzardo. Quandoil gioco assume le caratteristiche dell'azzardo vero e proprio, anche il giocatore può essere punito. E' il caso in cui la posta in gioco inizi ad essere consistente e tale da concretizzare un vero e proprio scopo di lucro. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (depositata il 10 aprile scorso), ha chiarito che tale circostanza si verifica anche quando, pur non essendo le singole "puntate" particolarmente elevate, le modalità e i tempi del gioco siano tali da consentire, in un breve lasso di tempo, lo svolgimento di numerose "partite" e quindi una posta complessivamente elevata