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Il Gazzettino
20 giugno 2007
Casino', grado perde anche al consiglio di Stato
Dopo il Tar,anche il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del Comune di Grado contro la decisione del Viminale di non concedere la possibilità di realizzare nella località balneare una casa da gioco. La proposta di istituire a Grado un casinò era stata avanzata a suo tempo dall’amministrazione guidata dall’ex sindaco Roberto Marin,che aveva presentato la richiesta a Roma. Contro il “niet” opposto dal Ministero dell’Interno,il Comune era ricorso al Tar che però aveva confermato la decisione. Da qui il ricorso anche al Consiglio di Stato che nei giorni scorsi – come riferisce l’Anit, l’Associazione nazionale per l’incremento turistico – ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo regionale. “In linea generale – spiega l’Anit – la Corte ha motivato la sentenza con le solite disquisizioni di diritto che,pur ribadendo l’inadeguatezza dell’attuale norma in materia di casa da gioco,lasciano ancora una volta aperto l’infinito dibattito sulla questione”. In particolare sono state rigettate tutte le opposizioni sulla illegittimità costituzionale del sistema complessivo di regolazione dell’apertura di case da gioco in Italia,richiamando le varie sentenze della Corte costituzionale che pur affermando in più riprese la necessità di rivedere il complesso normativo basato ancora su vecchie norme regie che possono considerarsi superate,aveva ribadito il fatto che comunque solo un intervento legislativo avrebbe potuto modificarle. Il Consiglio di Stato ritiene inoltre non sufficiente la richiesta da parte del Comune di Grado di insediare una casa da gioco solo perché ne ospitava una all’epoca dell’Impero Austro-Ungarico e durante l’Amministrazione provvisoria militare. “Ciò – spiegano i giudici – non costituisce alcun diritto all’apertura o alla riapertura del casinò. Si tratta infatti di atti mai recepiti dallo Stato italiano e comunque qualsiasi deroga al divieto di gioco d’azzardo previsto dal codice penale deve essere disposta dal legislatore”. Nella decisione viene sottolineato infine che il complesso normativo italiano non è in contrasto con le norme fondamentali del Trattato europeo cosicché non sussisterebbero i presupposti per un ricorso alla Corte di giustizia europea,visto che agli Stati membri dell’Ue spetta determinare “l’ampiezza della tutela dell’impresa con riferimento al gioco d’azzardo e ha fondato la discrezionalità di cui devono godere le autorità nazionali,oltre che sulle dannose conseguenze individuali e sociali,proprio sugli elevati rischi di criminalità e di frode che a esso si accompagnano”.
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