I commi da 1 a 6-sexies dell’articolo in esame, come modificati e integrati nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono: § la proroga della concessione per il gioco dell’Enalotto e del Superenalotto (comma 1); § l’istituzione di una Agenzia fiscale alla quale saranno affidati i poteri e le competenze attualmente svolti dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che sarà quindi soppressa (commi da 2 a 6); § modifiche alla disciplina dei giochi a distanza (commi da 6-bis a 6-sexies). Per approfondimenti in materia di giochi e scommesse si rinvia anche alle audizioni tenute presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, l’ultima delle quali tenuta dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 11 ottobre 2007. Il comma 1 dispone una ulteriore proroga, al 30 settembre 2008, del termine entro il quale affidare a nuovi concessionari la gestione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale (Superenalotto)[252]. La proroga è disciplinata, secondo quanto disposto nel comma in esame, al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi e anche in considerazione del fatto che l’assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[253], sarà operativa nel corso dell’anno 2008. Il citato comma 90 della legge finanziaria per il 2007 prevede l’affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. A tal fine rinvia ad appositi provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 marzo 2007, la determinazione delle modalità di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: a) affidamento all'offerta economicamente più conveniente evitando, in ogni caso, il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco; b) inclusione, tra i giochi da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale; c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale; d) costante miglioramento dei livelli di servizio offerto al fine di preservare i preminenti interessi pubblici,; e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto. Il comma 91 della legge finanziaria per il 2007 dispone che, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco dell’Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, in attesa dell’operatività della nuova concessione da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco medesimo continui ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Il suddetto termine è prorogabile una sola volta, per un eguale periodo, soltanto nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. Ai sensi del citato comma 91, inoltre, la proroga può essere disposta con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dal Decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma monopoli di Stato del 29 giugno 2007. In proposito si segnala che la norma disciplina una seconda proroga del termine, in deroga a quanto disposto dal comma 91 della legge finanziaria per il 2007 che consentiva una sola proroga del termine fissato inizialmente al 30 giugno 2007 e successivamente fissato al 31 dicembre 2007. Il comma 2 prevede l’istituzione - a decorrere dal 1° marzo 2008 e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - un’apposita Agenzia fiscale preposta alla gestione delle funzioni attualmente esercitate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è disciplinata dal R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, come modificato dall’art. 21 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 (“Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze”). In base all’art. 1 del suddetto regio decreto, i servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e vendita del chinino di Stato sono esercitati mediante la speciale Amministrazione dei monopoli di Stato. Secondo l’art. 4, le entrate dell’Amministrazione dei monopoli di Stato sono di due specie: - entrate fiscali, rappresentate dall’imposta sul consumo dei sali e dei tabacchi; - entrate di natura industriale e commerciale. Si ricorda che i “monopoli fiscali”, o “privative fiscali”, costituiscono una forma particolare di imposizione indiretta attraverso la quale lo Stato si garantisce un’entrata fiscale; il monopolio deve essere previsto dalla legge, in quanto occorre un preciso atto normativo di rango primario che riservi allo Stato o ad altro ente pubblico il diritto di esercitare una certa attività economica a carattere monopolistico. La finalità dei monopoli fiscali è di carattere economico, essendo volta ad indirizzare l’attività monopolistica al fine di conseguire un’entrata. Costituiscono monopolisti fiscali quelli relativi a: - estrazione e produzione del sale (legge n. 907 del 1942; l. n. 10 del 1973); - lavorazione di prodotti a base di tabacco (l. n. 907 del 1942); - esercizio del gioco del lotto e lotterie nazionali (R.D.L. n. 1933 del 1938; D.P.R. n. 1677 del 1948; legge n. 528 del 1982); - giochi di abilità e concorsi pronostici (legge n. 549 del 1995). In particolare, saranno trasferiti all’Agenzia fiscale - che li eserciterà secondo la disciplina della propria organizzazione interna - i rapporti giuridici, i poteri e le competenze attualmente spettanti all’AAMS. Le agenzie fiscali sono disciplinate dal d.lgs. n. 300 del 1999[254] e successive modificazioni[255] e dal D.M. 28 dicembre 2000[256] che le ha rese operative. Ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 300, le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono strutturate come enti pubblici non economici (con l’eccezione dell’Agenzia del demanio, che è un ente pubblico economico), ed hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Esse operano nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. Le agenzie previste dal decreto legislativo sono: - Agenzia delle entrate, cui è affidato il compito di gestire i tributi diretti, l’IVA e le altre entrate erariali (articolo 62); - Agenzia delle dogane, che gestisce i diritti e i tributi legati agli scambi internazionali (articolo 63); - Agenzia del territorio, cui partecipano anche i comuni, ha funzioni attinenti al catasto e alle conservatorie dei registri immobiliari e deve realizzare un sistema integrato di anagrafe dell’intero patrimonio immobiliare italiano (articolo 64); - Agenzia del demanio che gestisce, con criteri imprenditoriali, i beni immobiliari dello Stato (articolo 65). Ai sensi del comma 3, in fase di prima applicazione, i servizi da trasferire alla competenza dell’agenzia sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In base alle modifiche apportate nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, il decreto dovrà essere emanato dopo aver sentito le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell’Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio. Il comma 4 dispone che entro il 2 febbraio 2008[257] dovranno essere nominati il direttore e il comitato direttivo dell’Agenzia. Si rinvia, inoltre, a successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze l’approvazione dello statuto provvisorio e delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell’Agenzia. Non appare chiaro se il termine fissato per l’emanazione del decreto di nomina sia riferito anche all’emanazione dei decreti concernenti lo statuto provvisorio e il funzionamento dell’Agenzia. Il comma 5 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisca la data a decorrere dalla quale vengano trasferite all’Agenzia le funzioni svolte dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale, dalla medesima data, viene soppressa. Si prevede altresì che, con il regolamento previsto dal comma 15 dell’articolo 1 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262[258] si possa: § trasferire alcune funzioni dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad altre agenzie fiscali, senza oneri a carico della finanza pubblica; § modificare l’organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali (DPF)[259]. L’art. 1, co. 15, del D.L. n. 262 del 2006, dispone il riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da eseguirsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, dovrà provvedersi alla fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti e organismi, allo scopo di razionalizzare l’ordinamento dell’amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale. Il riordino deve essere operato con il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[260], entro sei mesi dal 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 262)[261]. Il comma 16 dell’articolo 1 prescrive che lo schema di regolamento di cui al comma 15 - corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute - sia trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dall’assegnazione. Qualora il predetto termine decorra senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento potrà essere comunque emanato. Il testo originario del decreto legge prevedeva, inoltre, la possibilità di disporre la trasformazione in ente pubblico economico dell’Agenzia fiscale istituita ai sensi del comma 2. Tale disposizione, tuttavia, è stata soppressa nel corso dell’esame presso il Senato. Il comma 5-bis, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che i decreti previsti nei precedenti commi 3, 4 e 5 dovranno essere emanati dopo aver sentito le competenti commissioni parlamentari. Si prevede, inoltre, l’invio periodico da parte del ministro al Parlamento di una relazione sul processo di trasformazione dell’Amministrazione autonoma. Il comma 6 dispone l’applicazione dell’articolo 73, commi 2, 5 e 6, del già menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999. Sulla base del rinvio al comma 2 dell’art. 73, le fasi delle trasformazioni e riorganizzazioni sopra illustrate verranno definiti e resi esecutivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In base al comma 5 dell’art. 73, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia. Attraverso il rinvio al comma 6 dell’art. 73, si prevede che i termini per le trasformazioni e riorganizzazioni sopra illustrate possano essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I commi da 6-bis a 6-sexies, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, recano disposizioni finalizzate alla regolamentazione del gioco a distanza. Con il termine di “gioco a distanza” si intende lo svolgimento dei giochi attraverso canali di raccolta delle giocate quali internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile. In materia si è più volte intervenuti a livello normativo prevedendo, tra l’altro, rinvii a decreti ministeriali di attuazione. La disciplina è contenuta, in via prevalente, nell’articolo 1, commi 290-294 della legge n. 311/2004[262], nell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge n. 203/2005[263] e nell’articolo 1, commi 535-538 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). Le ultime modifiche alla disciplina sono state apportate dall’articolo 38 del decreto legge n. 223/2006[264]. In linea generale, si segnala che tutte le disposizioni sono dirette a garantire l’interesse pubblico in termini di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza del giocatore e della concorrenza. Ciò in quanto l'evoluzione tecnologica ha consentito lo sviluppo di nuove modalità di realizzazione di giochi a distanza, ai quali sono spesso collegate attività illecite, specialmente in collegamento con società o siti esteri. I commi 290-294 della legge finanziaria 2005 recano disposizioni finalizzate alla regolamentazione dei giochi e delle lotteria con partecipazione a distanza (c.d. gioco telematico) attribuendo al Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato i seguenti compiti: - adottare provvedimenti per regolare la definizione, la diffusione e la gestione dei mezzi di pagamento specifici legati all’attività di gioco a distanza (comma 290); - gestire, anche attraverso una società appositamente costituita, l’attività di diffusione e gestione dei mezzi di pagamento (comma 291); - regolare le lotterie, di carattere istantaneo o no, con partecipazione a distanza. In particolare dovrà essere definita la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all’Erario, ai giocatori e ai soggetti terzi e dovranno essere definiti i criteri di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche (comma 292); - possibilità di organizzare la gestione di giochi a distanza a livello di Unione europea, previo accordo con le autorità dei singoli Stati membri, anche con riferimento alla la ripartizione della posta in gioco (commi 293 e 294). L’articolo 11-quinquiesdecies del D.L. n. 203/2005 reca disposizioni riferite ai giochi del lotto, enalotto, concorsi pronostici su base sportiva, scommesse a totalizzatore, nuova scommessa ippica (comma 1) nonché scommesse, Bingo e lotterie (comma 11). In entrambi i commi, la norma rinvia all’AAMS il compito di emanare provvedimenti, rispettivamente entro il 30 aprile 2006 e il 31 gennaio 2006, diretti a disciplinare la raccolta del gioco a distanza. Ai sensi del comma 11, è stato emanato il decreto direttoriale dell’AAMS del 21 marzo 2006 prot. 7902/Giochi/UD nel quale con il termine di gioco a distanza si fa riferimento alla raccolta delle giocate (scommesse, Bingo e lotterie) attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia mobile e fissa. In merito alle modalità di gioco, il citato articolo 11-quinquiesdecies stabilisce, con riferimento all’ambito oggettivo, che l’esercizio del gioco a distanza si effettui con l’utilizzo delle reti di raccolta già esistenti e la diffusione dei mezzi di pagamento on line mentre, per quanto concerne l’ambito soggettivo, si estende l’esercizio ai titolari di concessione per la raccolta del gioco purché gli stessi dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici stabiliti da AAMS. In sostanza, il titolare del sistema - ovvero il singolo concessionario autorizzato alla raccolta del gioco a distanza – esercita la raccolta di scommesse in via telefonica e telematica tramite la sottoscrizione di un relativo contratto di conto di gioco con il cliente scommettitore. La partecipazione a distanza al gioco è subordinata alla stipula del contratto tra giocatore e titolare del sistema. A seguito della predetta stipula, il titolare di sistema procede all’apertura del c.d. “conto-scommesse o conto di gioco” intestato allo scommettitore. Su tale conto le parti convengono di registrare le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza. Il giocatore accede al proprio conto di gioco attraverso il codice di identificazione del conto ed il codice personale segreto assegnatogli alla stipula del contratto di conto di gioco. Conclusa la fase relativa all’identificazione, il giocatore potrà effettuare le giocate. <
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