(Jamma) - Con emendamento proposto dal Governo e sulla quale è stata posta la fiducia, l'Aula della Camera ha approvato, le modifiche al comma 6 dell'articolo 110 del tulps. Si tratta, in pratica, delle modifiche che erano state prese in esame nel corso delle trattative frenetiche in queste ultime settimane e che cercano di fare un po' di chiarezza in un settore sempre più complesso.
Certamente, nel testo della disposizione ha pesato la vicenda estiva delle Black Slot, se, dal primo gennaio in poi, ogni singolo apparecchio installato dovrà essere certificato da AAMS e non più, quindi soltanto il prototipo.
Questo è il comma 283 che introduce le modifiche:
All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio ecreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti odificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»;
2) le parole: «elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento leatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».
Il comma 284 precisa che: "Le disposizioni di cui al comma 283 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2008."
Leggi la disposizione così come modificata dalla finanziaria 2008.
ARTICOLO 110 TULPS, COMMA 6
Sono colorate in rosso, grassetto le modifiche introdotte dal comma 283 della legge finanziaria
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.