
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Regolamento recante la disciplina dei requisiti per l’esercizio e per la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO …………omissis…
VISTO l’art. 40, comma 6-bis del decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 che affida al Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di decreti che fissino i criteri minimi per l’esercizio della raccolta del gioco a distanza con riferimento ai giochi ed alle scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più soggetti e con riferimento ai giochi ed alle scommesse il cui esercizio è affidato in concessione ad un solo concessionario, nonché le modalità di partecipazione al gioco a distanza da parte dei consumatori;
VISTO …omissis …
VISTO l’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica;
VISTO…omissis …
INDICE DEI CONTENUTI
Titolo I
Ambito del provvedimento
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 40, comma 6-bis del decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, disciplina:
a) le modalità di raccolta a distanza dei giochi pubblici;
b) i requisiti minimi la cui sussistenza è necessaria:
- in capo ai soggetti concessionari per l’esercizio della raccolta a distanza dei giochi pubblici, con l’esclusione dei giochi affidati in regime di concessione ad un unico soggetto;
- in capo ai soggetti autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi affidati in regime di concessione ad un unico soggetto;
c) le modalità per la partecipazione al gioco a distanza da parte dei consumatori.
Articolo 2
Definizione del gioco a distanza
1. Per gioco a distanza si intende la modalità di raccolta dei giochi pubblici con partecipazione a distanza effettuata attraverso Internet, televisione digitale - terrestre e satellitare - nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, nonché attraverso altri canali, esistenti e futuri, che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con uno o più suoi decreti, potrà individuare, disciplinando le modalità ed i limiti di utilizzo di detti canali.
Articolo 3
Nomenclatore delle definizioni
- Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) anagrafica, l’insieme delle informazioni, raccolte dal titolare di sistema al momento della sottoscrizione del contratto di apertura del conto di gioco e dal medesimo trasferite ad AAMS, che identificano il consumatore, costituite da:
a. codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani ovvero quelli stranieri che esercitano la loro attività in Italia;
b. estremi di un documento di identità in corso di validità;
c. cognome e nome, luogo e data di nascita,
d. indirizzo, comune, provincia e nazione della residenza abituale;
e. pseudonimo da utilizzare durante le fasi di gioco;
c) attività di commercializzazione, l’attività di commercializzazione di ricariche, nonché di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore;
d) bonus, l’ammontare di servizi di gioco a fruizione differita offerto gratuitamente al giocatore;
e) canali di raccolta delle giocate: internet, televisione digitale (terrestre e satellitare), telefonia fissa e mobile nonché altri canali, esistenti e futuri, che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con uno o più suoi decreti, potrà individuare, disciplinando le modalità ed i limiti di utilizzo di detti canali.
f) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco;
g) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l’identificazione del giocatore;
h) codice univoco, il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato, previsto dal regolamento specifico del gioco, all’atto della convalida, che identifica la giocata;
i) concessionario autorizzato, il soggetto titolare di concessione sottoscritta con Aams ai sensi dell’art 38 comma 2 e 4 del DL 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge 248 del 4 agosto 2006, nonché ….;
j) conto di gioco, conto sul quale vengono registrate tutte le operazioni di gioco: giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni,…
k) contratto di conto di gioco, il contratto tra un giocatore ed un titolare di sistema, alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza ai giochi pubblici e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza;
l) credito di gioco, il saldo esistente su un conto di gioco;
m) identificazione del giocatore, la dichiarazione del codice di identificazione e del codice personale, mediante digitazione da parte del giocatore, alla quale è subordinato l’accesso al conto di gioco da parte del giocatore medesimo;
n) misure tecniche per la geolocalizzazione: sistemi informatici di rilevamento che, attraverso il confronto dell’indirizzo IP del soggetto richiedente l’accesso con gli indirizzi IP archiviati in banche dati continuamente aggiornate, consentono l’individuazione della provenienza geografica dei tentativi di accesso ad un determinato sito internet.
o) prenotazione della giocata, accettazione della giocata da parte del concessionario autorizzato, effettuata senza previo ricevimento della convalida e del codice univoco da parte del sistema del concessionario;
p)