Onorevoli Senatori. – Il fenomeno della «dipendenza da gioco» e delle scommesse, sia legali che illegali, che coinvolge numerosi nostri concittadini, va assumendo dimensioni quantitativamente rilevanti e caratteri di una vera e propria emergenza sociale. Nel corso dell’ultimo decennio, infatti, a seguito della massiccia introduzione di nuovi mezzi e strumenti da gioco e dell’enorme crescita dell’offerta di possibilita` legali di scommettere – quali il superenalotto, I «gratta e vinci», le nuove scommesse sull’ippica e sugli sport – le speranze illusorie dei giocatori di poter cambiare vita grazie ad una vincita si sono moltiplicate, provocando in alcuni giocatori uno stato di dipendenza psicologica dal gioco che spesso sfocia nel circolo vizioso, da alcuni definito patologico, della perdita-desiderio di rivincita e nella loro inarrestabile rovina, non solo finanziaria e patrimoniale, ma anche negli affetti familiari.
Il recente rapporto dell’Eurispes 2007 fotografa la situazione italiana, nella quale lepersone patologicamente dipendenti dal gioco legale e d’azzardo sono stimate in circa 700.000 unita`, delle quali l’85 per cento sono uomini. Di questi il 51 per cento ha un’eta` compresa tra i quaranta e i cinquanta anni, il 22 per cento tra i cinquanta e i sessanta ed il 6 per cento ha oltre i sessanta anni. Il fenomeno risulta diffuso anche tra gli adolescenti, alcuni dei quali impegnano in tali attivita` somme di denaro ragguardevoli in rapporto all’eta` e alle risorse disponibili.
Sull’onda di tale emergenza sociale sono nate numerose associazioni su tutto il territorio nazionale che, in assenza di vere e proprie iniziative da parte pubblica, sono impregnate nel difficile compito di curare quella che a ragione e` ritenuta una vera e propria malattia, che coinvolge non solo il giocatore ma tutta la sua famiglia. Tuttavia, pur a fronte dei buoni risultati ottenuti da queste associazioni, l’ampiezza del fenomeno sociale e` tale da richiedere un serio intervento pubblico e una regolamentazione dei giochi piu` attenta a tale emergenza sociale. A tal fine, il presente disegno di legge vuole essere un contributo, seppure parziale, alla soluzione di alcune delle problematiche evidenziate. Esso, infatti, si limita ad applicare le disposizioni sull’etichettatura con messaggi di tutela per la salute del consumatore, gia` previste per il confezionamento dei pacchetti di sigarette, ai tagliandi delle lotterie istantanee e a disporre apposite misure per la prevenzione dalla dipendenza da gioco.


Nel merito il provvedimento prevede, all’articolo 1, le finalita` della proposta.
L’articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere una serie di messaggi in lingua italiana su entrambi I lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le avvertenze contro i danni provocati alla salute dal ricorso eccessivo al gioco, sul modello gia` sperimentato con successo per l’etichettatura dei pacchetti delle sigarette. Tali avvertenze devono essere stampate, in modo inamovibile ed indelebile, sulla superficie piu` visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall’acquirente, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
Gli articoli 3 e 4, infine, prevedono la predisposizione di apposite campagne di informazione, nelle scuole e in televisione, di educazione al gioco e programmi di sensibilizzazione dei cittadini, finalizzati alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dall’eccessivo ricorso al gioco. Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.



DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Finalita`)

1. La presente legge ha la finalita` di tutelare la salute dei cittadini dai danni patologici derivanti dalla dipendenza dal gioco, attraverso la previsione dell’etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee con messaggi a tutela dell’acquirente e la predisposizione di apposite campagne e programmi informative di educazione al gioco.

Art. 2
(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)

A decorrere dal 1º gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:
a) il gioco provoca dipendenza;
b) il gioco eccessivo puo` ridurti in poverta`;
c) questo gioco puo` nuocere alla tua salute;
d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
e) il tuo medico puo` aiutarti a smettere di giocare;
f) il gioco crea un’elevata dipendenza, non eccedere.

2. Le avvertenze di cui al comma 1 si alternano in modo da comparire con regolarita`. Tali avvertenze sono stampate sulla superfi cie piu` visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall’acquirente.

3. Il testo delle avvertenze di cui al comma 1 e` stampato:
a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possible della superficie riservata al testo prescritto;
b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
c) con caratteri comunque centrati sull’area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 mm e massimo di 3 mm, ricompreso nelle superfici indicate al comma 1, che non interferisca in alcun modo con il testo dell’avvertenza o dell’informazione fornita e con l’area destinata al gioco.

4. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

5. Le avvertenze di cui al comma 1 sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all’articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in material doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data del 1º gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte.

Art. 3
(Campagne di informazione e di educazione al gioco)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i princı`pi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza da gioco, predispone apposite champagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:
a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo;
b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco;
c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare.
2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radiotelevisione italiana Spa e con la Federazione italiana editori giornali.
3. Per le finalita` di cui al comma 1, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con i Ministri dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca e dell’economia e delle finanze, predispone altresı`campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza da gioco.

Art. 4
(Promozione di iniziative per la tutela della salute dei cittadini dai Danni derivanti dal gioco)
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro I danni derivanti dal gioco.

2. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dal gioco, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche I progetti che favoriscono l’informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dal gioco.

Art. 5
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta` sociale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.